Lo Statuto

lo statuto

(Testo approvato nell'Assemblea del 22 Marzo 2019)

INDICE

Art. 1: Costituzione
Art. 2: Sede
Art. 3: Durata
Art. 4: Scopo ed oggetto dell'Associazione
Art. 5: Associati
Art. 6: Ammissione, recesso ed esclusione degli Associati
Art. 7: Organi dell'Associazione
Art. 8: L'Assemblea
Art. 9: Il Consiglio Direttivo
Art. 10: Il Presidente
Art. 11: Il Presidente ultimo uscente: Presidente Onorario
Art. 12: Il Revisore Contabile
Art. 13: Il Direttore
Art. 14: Il Patrimonio e le entrate dell'Associazione
Art. 15: Il Bilancio Consuntivo ed Il Bilancio Preventivo
Art. 16: I libri dell'Associazione
Art. 17: Comitato dei Garanti
Art. 18: Rimborsi spese

  • §§§

 

Art. 1: Costituzione

È costituita un'Associazione privata denominata UCSI - Unione Consorzi Stabili Italiani od anche soltanto UCSI.

Art. 2: Sede

L'Associazione ha sede in Italia nel Comune di Roma, attualmente in via dei Lucchesi,26.

Il trasferimento della sede legale all’interno del Comune di Roma non comporterà modifica statutaria e potrà essere effettuata con delibera del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo potrà istituire anche sedi secondarie, uffici e rappresentanze, sia in Italia sia all'estero.

Art. 3: Durata

L' Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2040.

Con delibera adottata dall'Assemblea, in sede straordinaria, la durata dell'Associazione potrà essere prorogata ovvero potrà essere anticipatamente stabilito lo scioglimento. L’Associazione si estinguerà al verificarsi di tutte le ipotesi di cui all'art. 27 c.c.

Art. 4: Scopo ed oggetto dell'Associazione

L'Associazione non ha fini di lucro.

L'Associazione ha per scopo la promozione, la valorizzazione, la rappresentanza e la tutela degli interessi (generali e particolari) degli Associati e dei Consorzi Stabili e sue successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto delle specifiche individualità, caratteristiche organizzative e criteri gestionali di ciascuno.

L'Associazione ha per scopo, altresì, lo studio, la formazione, l'aggiornamento e l'approfondimento della normativa di settore e delle tematiche di interesse comune degli Associati Consorzi Stabili, ed in particolare lo studio, l'aggiornamento e l'approfondimento delle problematiche di maggiore interesse.

A tal fine l'Associazione potrà, fra le altre e a mero titolo esemplificativo:

  1. a) promuovere presso le Autorità competenti ogni iniziativa di comune interesse che possa contribuire a fare chiarezza nel settore;
  2. b) valorizzare l'attività degli Associati ed in genere dei Consorzi Stabili, anche attraverso un allargamento e diversificazione delle loro competenze e funzioni;
  3. c) promuovere e rappresentare gli interessi comuni degli Associati presso gli organi legislativi, amministrativi e di controllo competenti;
  4. d) predisporre un codice etico per gli Associati vincolante per lo svolgimento dell'attività degli Associati stessi;
  5. e) fornire indicazioni di natura tecnico giuridica nelle materie di comune interesse degli Associati, anche attraverso l'acquisizione di pareri da parte di giuristi ed esperti;
  6. f) svolgere in genere ogni iniziativa necessaria per il perseguimento degli scopi comuni, anche attraverso l'organizzazione di convegni, seminari, corsi di formazione e qualificazione del personale, pubblicazioni ed edizioni; raccolta, elaborazione e diffusione, di norma in forma aggregata, di dati strutturali e statistici inerenti i Consorzi;
  1. g) supportare gli Associati, su richiesta, nelle ipotesi di eventuali controversie con organi amministrativi, a seguito di provvedimento o determinazioni contrari agli indirizzi ed alle soluzioni tecnico giuridiche fornite dall'Associazione;
  2. h) assumere partecipazioni od entrare a far parte di altri enti, fondazioni, associazioni e/o società che abbiano obiettivi e finalità similari a quelle dell'Associazione.

L'Associazione si propone altresì di collaborare con le istituzioni politiche e di categoria, gli enti pubblici e privati, partecipare a progetti, realizzare accordi e convenzioni con società, consorzi, associazioni ed istituzioni aventi carattere di omogeneità, complementarietà od integrabilità con i fini istituzionali dell'associazione stessa.

L'Associazione, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni, industriali, commerciali e finanziarie, anche a favore di terzi, comunque ritenute utili e/o necessarie per il conseguimento degli scopi sociali.

L'Associazione, in definitiva, potrà assumere ogni altra iniziativa finalizzata a facilitare, sostenere ed integrare le attività gestionali e le soluzioni strutturali ed amministrative degli Associati, favorendone le azioni di studio, di informazione e di formazione, anche mediante consulenze, convenzioni ed accordi, con soggetti esterni ed istituzioni, nelle modalità riconosciute utili dagli organi statutari, per il raggiungimento dei fini istituzionali e degli scopi associativi.

Art. 5: Associati

Per Associati dell'Associazione devono intendersi, oltre ai partecipanti all'atto costitutivo, tutti i Consorzi Stabili che abbiano fatto richiesta di aderire all'Associazione e che siano stati ammessi a far parte di quest'ultima secondo le modalità previste dalla legge e dal presente statuto.

Gli Associati parteciperanno alla vita sociale ed al normale andamento dell'Associazione a mezzo di persone fisiche incaricate di rappresentarli.

Gli Associati sono tenuti:

1) a rispettare le norme contenute nello Statuto, nel codice etico e negli eventuali regolamenti, incluse tutte le delibere delle Assemblee e degli Organi Sociali;

2) a mantenere un comportamento degno e non gettare discredito nei   riguardi della Associazione e/o sui suoi rappresentanti;

3) al versamento della quota di ingresso nell'Associazione nonché al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. Lo stesso potrà altresì deliberare altri eventuali contributi, anche straordinari, laddove sussistano motivate esigenze di sostentamento dell'associazione sempre che le stesse siano finalizzate al perseguimento degli scopi comuni.

Lo status di Associato così come le quote associative e/o contributive deliberate dagli organi sociali sono intrasmissibili.

Art. 6: Ammissione, recesso ed esclusione degli Associati      

Gli Associati sono ammessi a far parte dell'Associazione senza limiti di tempo.

Gli Associati cessano di far parte dell'Associazione, secondo le modalità previste dal presente statuto, in caso di recesso volontario od esclusione.

La richiesta di ammissione all'Associazione deve essere effettuata per iscritto e deve essere indirizzata al Presidente, corredata di certificato camerale e da una copia della deliberazione del Consorzio, ove prevista, ovvero di chi può legittimamente impegnarlo, da cui risulti la volontà di aderire ad UCSI e di accettare integralmente il contenuto del presente atto.

Il Presidente, verificata la regolarità della domanda, provvede a portarla nel Consiglio Direttivo, che delibera nel merito.

L'eventuale ammissione è comunicata per iscritto e dalla data di ricevimento della comunicazione decorre lo stato di associato. L’Assemblea, nella prima seduta utile, ratifica l’ingresso.

L'Associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento e senza obbligo di motivazione. Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Presidente ed ha effetto immediato alla data stessa di ricevimento della comunicazione.

Il recesso, per essere valido, dovrà pervenire direttamente a firma del rappresentante legale dell'Associato.

Qualora l'Associato receduto abbia assunto impegni tali da non poter essere interrotti in modo repentino, questi ne dovrà garantire il suo completamento.

L'Associato che recede perde ogni diritto sul patrimonio comune ed avrà l'obbligo di corrispondere all'Associazione tutte le quote associative dovute fino al termine dell'anno in corso.

L'Associato sarà escluso unicamente per i seguenti motivi:

  1. a) In caso di cessazione dell'attività, di liquidazione, di fallimento o altra procedura concorsuale;
  2. b) in caso di modifica consortile tale che ne snaturi le caratteristiche e/o di qualunque altro evento che privi l'Associato dei requisiti di adesione;
  3. c) in caso di gravi e/o reiterate violazioni, dirette o indirette, del codice etico adottato dall'Associazione e/o delle norme fondamentali del presente Statuto quali, in particolare, quelle concernenti lo scopo dell'Associazione ed il suo corretto funzionamento;
  4. d) in caso di morosità nel pagamento di ogni onere, contributo o quota associativa eventualmente deliberata dagli organi sociali, protrattasi, nonostante apposito sollecito, per oltre 60 giorni dalla prima richiesta da parte degli organi sociali;
  5. e) abbia creato all'associazione danni giudizialmente accertati.

La procedura dovrà essere avviata dal Presidente non appena questi venga a conoscenza del verificarsi di una delle ipotesi di cui sopra e, più precisamente:

1) nei casi di esclusione cui alle lettere a), d) sopra indicate, il Consiglio Direttivo, informato dal Presidente, delibera con parere motivato entro il termine di giorni 30 dal momento dell'avvenuta conoscenza;

2) nel caso di esclusione di cui alle lettere b) e c) sopra indicate, il Consiglio Direttivo, informato dal Presidente ed esaminati gli atti, dovrà, in alternativa:

- archiviare la pratica entro 30 giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza delle possibili cause di esclusione, redigendo all'uopo parere motivato;

- incaricare il Direttore (o soggetto indicato dal Consiglio Direttivo) che, entro il termine di giorni 15, informerà, a mezzo lettera raccomandata a/r o tramite PEC, il socio dell'apertura della procedura. Il socio entro 15 giorni dovrà fornire al Direttore (o soggetto indicato dal Consiglio Direttivo) i chiarimenti richiesti e l’eventuale documentazione a sostegno delle sue ragioni. L'interessato e/o il soggetto richiedente l'esclusione avranno diritto di essere sentiti dal Consiglio Direttivo. In merito alla fondatezza della richiesta di esclusione, il Direttore potrà assumere informazioni direttamente presso gli organi competenti, costituendo l'adesione all'Associazione una specifica autorizzazione in tal senso. Il Direttore potrà avvalersi anche di un parere di un professionista di fiducia. Conclusa l'istruttoria, il Direttore, (o soggetto indicato dal Consiglio Direttivo) entro l'ulteriore termine di 10 giorni, dovrà esprimere parere motivato non vincolante e trasmetterlo al Consiglio Direttivo. Eventuali proroghe dei termini dovranno essere deliberate dal Consiglio Direttivo. Al termine dell’istruttoria svolta e consegna dei relativi atti da parte del Direttore (o soggetto indicato dal Consiglio Direttivo), il Consiglio Direttivo delibera in merito entro il termine di giorni 30.

L’Associazione potrà acquisire, ai fini associativi, dati e documenti dei Consorzi associati o richiedenti l’ingresso, costituendo le predette condizioni un'esplicita autorizzazione in tal senso.

Art. 7: Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1)         L'Assemblea Generale

2)         Il Consiglio Direttivo

3)         Il Presidente ed uno o più Vicepresidenti

4)         Il Presidente ultimo uscente: Presidente Onorario

5)         Il Revisore Contabile

Art. 8: L'Assemblea

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota.

L'Assemblea è convocata dal Presidente con lettere raccomandata a/r o altro mezzo che certifichi l'avvenuta ricezione, spedito mediante e-mail presso la sede legale di tutti gli Associati almeno 5 giorni lavorativi prima della data fissata per il suo svolgimento, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui essa avrà luogo, nonché dell'ordine del giorno. A tal fine farà fede la data di ricevimento della comunicazione.

L'avviso di convocazione deve essere altresì pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

L'Assemblea potrà riunirsi anche a mezzo di apposita teleconferenza, in questo caso è però necessario che tutti i partecipanti siano presenti alle deliberazioni e che nella convocazione siano ben precisati i luoghi e le modalità.

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, o su richiesta del Presidente e/o del Consiglio Direttivo o di almeno un quarto degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza da un Vicepresidente indicato dal Presidente. Nel caso che siano assenti il Presidente ed i Vicepresidenti l'Assemblea nominerà tra i partecipanti una persona incaricata di presiedere l'Assemblea. La nomina deve avvenire a maggioranza semplice dei presenti. Al termine dell'Assemblea colui che ha presieduto l'Assemblea stessa curerà la trasmissione del verbale al Presidente, ai Vicepresidenti ed a tutti gli Associati.

Nel caso in cui, in forza dell'Art. 13, sia nominato il Direttore dell'Associazione, questi svolgerà le funzioni di segretario. In mancanza di nomina o in assenza, il Segretario verrà scelto a maggioranza semplice dai presenti.

Gli Associati partecipano all'Assemblea a mezzo di persone appositamente delegate a rappresentarle.

Lo svolgimento e le deliberazioni dell'Assemblea devono essere trascritte in un apposito verbale, sottoscritto da colui che ha presieduto l'Assemblea e dal segretario. Ogni associato ha diritto di consultare il verbale.

L'Assemblea delibera di norma per alzata di mano. Nel caso in cui la delibera da assumere dovesse coinvolgere notizie e vicende di carattere personale, sarà facoltà di colui che presiede l'Assemblea di disporre la votazione a scrutinio segreto.

L'Assemblea ordinaria:

1)       approva il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;

2)       elegge il Consiglio Direttivo;

3)       delibera in merito alla variazione della sede dell’Associazione;

4)       delibera in merito agli eventuali acquisti immobiliari della Associazione;

5)        delibera su ogni atto di amministrazione straordinaria;

6)         elegge e/o revoca il Presidente;

7)         delibera in merito alla eventuale partecipazione dell'associazione in altre     Associazioni, enti, istituti, fondazioni e/o società;

8)         nomina il Revisore Contabile ove lo ritenga opportuno:

9)         definisce le strategie dell'associazione;

10)       delibera in merito all'eventuale revoca del Presidente;

11)       delibera in merito all'approvazione del codice deontologico dell'Associazione e delle eventuali modifiche che dovessero essere apportate allo stesso.

L' assemblea in sede straordinaria:

1)       delibera sulle modifiche dello statuto;

2)       delibera sull'eventuale scioglimento anticipato dell'associazione e/o sulla proroga della durata dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la maggioranza degli associati in regola con il pagamento della quota associativa. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Tra la prima e la seconda convocazione deve prevedersi un intervallo temporale di almeno ventiquattro ore.

Le deliberazioni dell'Assemblea anche in seconda convocazione sono prese con la maggioranza assoluta dei voti presenti.

L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno i 2/3 degli associati ed in seconda convocazione con la presenza del 51% degli associati. Tra la prima e la seconda convocazione deve prevedersi un intervallo temporale di almeno ventiquattro ore.

Le delibere vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

È ammesso il voto per delega ma ogni Associato non potrà rappresentare per delega più di due Associati oltre se stesso. La delega deve risultare da atto scritto e firmata dal rappresentante legale del Consorzio Associato.

Le deliberazioni delle Assemblee vincolano tutti gli Associati e devono essere portate a conoscenza di tutti gli Associati mediante invio del verbale entro 60 giorni, per lettera raccomandata o altro mezzo, anche informatico, purché fornito di corretta prova di ricezione.

Art. 9: Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un numero variabile da 3 a 9 membri e da eventuali supplenti in numero variabile da 1 a 3, eletti dall'Assemblea tra i soggetti indicati dai propri associati.

I membri supplenti, pur partecipando a pieno titolo, possono esercitare il diritto di voto soltanto se, in assenza dei membri effettivi, concorrono a raggiungere il quorum dei presenti, con diritto di subentro dei supplenti per anzianità di età.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito se, compreso il Presidente con i membri effettivi e con i membri supplenti, sia presente un numero di componenti almeno pari alla maggioranza dei

componenti effettivi eletti e la maggioranza dei presenti sia costituita da membri effettivi, compreso il Presidente.

Ogni Associato può indicare un solo soggetto, anche esterno alla propria struttura.

Il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

In caso di dimissioni o di necessità di sostituzione di un membro del Consiglio Direttivo, anche per supero delle assenze o per espressa richiesta dell’Associato che lo ha indicato, questo componente potrà essere sostituito per cooptazione, con deliberazione del Consiglio stesso. Per l’elezione per cooptazione del nuovo membro è necessario il consenso di un numero di componenti del Consiglio Direttivo non inferiore ai due terzi dei componenti residui.

Il Consiglio Direttivo, ove possibile e comunque non in modo vincolante, può prendere in considerazione la possibilità di individuare il sostituto nell’ambito dell’Associato da cui il membro dimissionario, decaduto o cessato, era stato designato.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione scritta del Presidente, almeno una volta ogni due mesi. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, sarà pubblicato sul sito internet ufficiale della associazione e sarà comunicato ai consiglieri con posta elettronica od altro mezzo equipollente che ne attesti l'avvenuta ricezione almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per il consiglio.

I membri del Consiglio Direttivo che per quattro volte in un anno, anche non consecutive, non intervengono alle riunioni, senza giustificato motivo, decadono dalla carica.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti. I membri che dichiarano di astenersi sono compresi tra i votanti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale (Registro delle riunioni del Consiglio Direttivo).

Il Consiglio Direttivo svolge, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione; esercita, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione; può emanare Regolamenti e norme interne nell'ambito del presente Statuto; sottopone all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio preventivo e il bilancio consuntivo entro la fine del mese di marzo successivo dell'anno interessato.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

  1. a) dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea per quanto di sua competenza;
  2. b) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
  3. c) formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
  4. d) deliberare in merito all'istituzione di sedi secondarie, uffici e rappresentanze, sia in Italia che all'Estero;
  5. e) elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
  1. f) elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
  2. g) compiere tutti gli atti ad esso riservati dalla legge e dal presente Statuto;
  3. h) deliberare sulle richieste di ammissione all'Associazione e sulle richieste di esclusione degli associati;
  4. i) compiere ogni atto necessario per garantire l'attività ordinaria dell'Associazione;
  5. l) eleggere uno o più Vicepresidenti tra i componenti del Consiglio Direttivo;
  6. m) deliberare in merito all'eventuale revoca dei Vicepresidenti;
  7. n) conferire deleghe per lo svolgimento di precise funzioni, nei limiti delle attività ad esso spettanti, indicandone i limiti e le caratteristiche;
  8. o) costituire: Commissioni, ordinarie e speciali, Comitati Tecnici, Gruppi di lavoro e Delegazioni, fissandone le competenze ed individuandone i componenti ed i relativi Responsabili;
  9. p) deliberare la misura dei contributi associativi, sia ordinari che straordinari, gli emolumenti da corrispondersi al Direttore dell’Associazione, gli eventuali compensi per le collaborazioni esterne e quant’altro di carattere economico utile e necessario per la gestione associativa.

Art. 10: Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea e rimane in carica per quattro anni. È rieleggibile solo una volta consecutiva. La carica di Presidente può essere ricoperta anche da un soggetto esterno all'organizzazione delle singole associate.

Il Presidente:

  1. a) presiede le assemblee ed il Consiglio Direttivo, di cui è membro di diritto;
  2. b) rappresenta l'Associazione nei confronti di qualsiasi Organo od Istituzione;
  3. c) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
  4. d) sottoscrive tutti gli atti amministrativi e gestionali compiuti dall'Associazione;
  5. e)  può aprire e chiudere conti correnti bancari e/o postali e procedere agli incassi ed ai pagamenti relativi all'associazione;
  6. f) sovrintende, direttamente o tramite propri delegati, all'attività delle Commissioni, ordinarie e speciali, dei Comitati Tecnici, dei Gruppi di lavoro e delle Delegazioni;
  7. g) indirizza e coordina i soggetti da lui delegati;

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale dell'Assemblea.

É autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie quietanze.

Il Presidente o suo delegato redige il protocollo della corrispondenza e tiene aggiornato l'elenco dei Soci.

Cura, inoltre, l'inventario di tutti i beni dell'Associazione,

In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Presidente, fermo restando i ruoli e le funzioni del Consiglio Direttivo e del Direttore, può servirsi di soggetti interni ed esterni a cui conferire incarichi e/o deleghe, per attività di particolare significato ed a supporto del suo mandato.

Il Presidente, in caso di sua assenza od impedimento temporaneo, indica il Vicepresidente che lo sostituisce nel compimento di tutti gli atti ad esso riservati.

Nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, venga a cessare dalla carica il Presidente, la sua sostituzione verrà effettuata dall’Assemblea che dovrà essere convocata entro 60 giorni dalla cessazione.

Art. 11: Il Presidente ultimo uscente: Presidente Onorario

Il Presidente ultimo uscente, purché non revocato o dimissionario, è nominato Presidente Onorario ed è invitato e può partecipare, a pieno titolo e senza diritto di voto, all'Assemblea, al Consiglio Direttivo, alle Commissioni, ai Comitati Tecnici, ai gruppi di lavoro ed a tutte le strutture collegiali di cui si doti l’Associazione.

Il Presidente ultimo uscente come Presidente Onorario:

  1. a) se delegato dal Presidente, può rappresentare l'Associazione nei confronti di Organi od Istituzioni;
  2. b) se richiesto dal Presidente, può supportarlo in specifiche funzioni per gli atti amministrativi e gestionali compiuti dall'Associazione.

Art. 12: Il Revisore Contabile

Il Revisore Contabile verifica, ove nominato, la corretta gestione dell'Associazione sul piano economico e finanziario.

Possono ricoprire la carica di Revisore Contabile gli iscritti nell'apposito albo dei revisori contabili ovvero dottori commercialisti di comprovata esperienza.

Il Revisore Contabile, ove nominato, verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità e redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Esso non è organo essenziale dell'Associazione, viene nominato solo laddove l'Assemblea lo abbia ritenuto opportuno. In caso di nomina, l’incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico.

Il Revisore Contabile è rieleggibile e può essere revocato solo per giusta causa.

Art. 13: Il Direttore

Il Direttore dell'Associazione è nominato o revocato dal Consiglio Direttivo e non potrà essere scelto tra i soggetti che fanno parte dell'organizzazione delle associate.

Egli collabora operativamente con il Presidente ed il Consiglio Direttivo per la realizzazione degli scopi ed il raggiungimento dei fini per i quali è costituita l'associazione, all’uopo curando l'attuazione delle decisioni adottate dagli organi associativi.

Allo scopo, il Direttore dell'Associazione organizza lo sviluppo delle attività consortili e delle tematiche individuate dal Consiglio Direttivo, propone soluzioni e coordina il lavoro delle Commissioni, ordinarie e speciali, dei Comitati Tecnici, dei Gruppi di lavoro e delle Delegazioni, collaborando con i rispettivi Responsabili.

Il Direttore partecipa a pieno titolo, ma senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli Organi collegiali dell'Associazione, funge da Segretario e verbalizzante, cura i rapporti tra i medesimi ed informa puntualmente la Presidenza ed il Consiglio Direttivo dell’andamento dei lavori.

Ha la responsabilità dell'organizzazione degli uffici associativi e propone al Presidente l'assunzione, il trattamento economico ed il licenziamento del personale.

È responsabile della efficienza dei servizi e della conservazione del Patrimonio dell'Associazione.

Intrattiene i rapporti operativi e di servizio con gli Associati ed i Consorzi Stabili in genere, in modo da garantire l’ordinaria attività associativa e promuovere lo sviluppo della Associazione, anche avvalendosi di risorse interne ai Consorzi associati o di collaborazioni esterne, con l’osservanza delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e delle direttive della Presidenza.

Supporta il Presidente nei rapporti con le Istituzioni, con le altre Associazioni di categoria e con i terzi in generale.

Art. 14: Il Patrimonio e le entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

  1. a) dalle quote di ingresso che ogni nuovo Associato avrà l'obbligo di        versare al momento della sua ammissione all' Associazione;
  2. b) dalle quote annuali ordinarie;
  3. c) da ogni altro contributo deliberato dal Consiglio Direttivo a carico degli Associati;
  1. d) da ogni altro introito, lascito, donazione, sponsorizzazione, contributo in genere e/o provento derivato da organismi pubblici o soggetti di diritto privato;
  2. e) da proventi eventualmente derivanti da attività organizzate dall'Associazione.

Fanno inoltre parte del Fondo Consortile gli eventuali avanzi di gestione che non siano destinati dall'assemblea degli associati a specifici fondi di riserva.

In caso di scioglimento anticipato dell'Associazione il patrimonio residuo verrà devoluto in parti uguali tra gli Associati che ancora ne facciano parte.

Art. 15: Il Bilancio Consuntivo ed Il Bilancio Preventivo

L' esercizio finanziario dell'Associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Conto Consuntivo    ed il Bilancio Preventivo annuale sono predisposti sulla base di apposito schema curato dal Presidente e quindi presentato all’esame ed all’approvazione dell'Assemblea. L'assemblea che approva il bilancio consuntivo dovrà essere convocata entro 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale.

Il Conto consuntivo ed il Bilancio Preventivo sono accompagnati in Assemblea da una relazione del Revisore Contabile, ove nominato.

Del Conto Consuntivo e del Bilancio Preventivo, nonché della relazione del Revisore Contabile, gli Associati possono prendere visione presso la sede dell'Associazione, nella settimana che precede l'Assemblea.

Art. 16: I libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta dei    libri prescritti dalla legge, l'Associazione, a cura del Direttore, tiene i libri verbali delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea, nonché un elenco degli aderenti all'Associazione.

I libri dell'Associazione saranno visibili da ogni Associato, previa istanza da inoltrarsi al Presidente.

Le spese per le copie saranno a carico del richiedente.

Art. 17: Comitato dei Garanti

L'Assemblea in caso di necessità può eleggere un Comitato dei Garanti costituito da uno o più componenti, scelti anche fra i non Soci. Il Comitato ha il compito di esaminare le controversie tra gli Associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi. Giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile. I membri del Comitato dei Garanti, ove richiesto, possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con parere consultivo.

Art.18: Rimborsi spese

Tutte le cariche associative sono elettive ed hanno durata di 4 (quattro) anni. Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile e alle altre vigenti disposizioni di legge.

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