Congresso Todi | 2022

Brevi considerazioni a margine della sentenza del Consiglio di Stato n. 7360/2022

La pronuncia del Consiglio di Stato n. 7360/2022 costituisce episodio isolato rispetto all’indirizzo giurisprudenziale maggioritario, costante nel ribadire la perduranza, anche nell’attuale sistema normativo, del c.d. cumulo alla rinfusa per i consorzi stabili, per come chiaramente evidenziato in molteplici e recenti pronunciamenti anche della medesima V sezione del Consiglio (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 29.3.2021 n. 2588; Consiglio di Stato, sez. VI, 22.11.2021, n. 7763; Consiglio di Stato, sez. III, 26.4.2021 n. 3358; Consiglio di Stato, sez. V, 2.2.2021 n. 964;).


In effetti, l’art. 216, comma 14, del Codice dei Contratti, nel disciplinare il regime transitorio nel passaggio dal previgente assetto normativo all’attuale, dispone che fino all’adozione del regolamento di cui al comma 27-octies “continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207” e, quindi, ai citati artt. 81 e 94 del d.P.R. 207/2010 ed all’art. 36 del D.lgs. 163/2006 ivi richiamato.
Pertanto, allo stato attuale, non essendo adottato il regolamento di cui all’art. 216, comma 27-octies, del Codice (né, probabilmente lo sarà mai, vista la delega per un nuovo Codice), il sistema di qualificazione e la dimostrazione dei requisiti e delle capacità che devono essere posseduti dai consorzi stabili per concorrere alle gare pubbliche, sono regolati dall’art. 36 del D.lgs. 163/2006, e dagli artt. 81 e 94 del d.P.R. 207/2010.
Laddove, tali norme, delineano, sostanzialmente, il regime di qualificazione dei consorzi stabili secondo il criterio pieno del cumulo alla rinfusa, salvo per alcuni requisiti, come nel caso di appalti nel settore dei beni culturali (art. 146 del Codice).


Né è corretto affermare che il c.d. Decreto “Sblocca Cantieri” avrebbe limitato il regime del cumulo alla rinfusa ai soli requisiti (organico medio, mezzi ed attrezzature) di cui all’art. 47, comma 1, del Codice, con esclusione di quelli tecnico-organizzativi ed economico finanziari documentati nell’attestato SOA delle consorziate.
Difatti, il D.L. 32/2019 ha semmai determinato il superamento proprio della norma che, allorquando introdotta nel 2017, aveva lasciato presagire un superamento del regime del cumulo alla rinfusa in favore di altro regime, nella misura in cui ne rimetteva o, peggio, ne riduceva l’operatività all’avvalimento da parte del Consorzio dei requisiti delle singole consorziate non designate per l’esecuzione.
Ciò:

  1. riconsiderando e novellando la formulazione del comma 2 dell’art. 47 del Codice (modificata dal D.lgs. 56/2017), e disponendo nuovamente che “I consorzi stabili … eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.”
  2. rinviando, quanto alla concreta disciplina del rilascio dell’attestazione SOA del consorzio, al regolamento di cui all’art. 216, comma 27-octies (art. 83, comma 2, del Codice);
  3. con salvezza dell’operatività, in via transitoria, del previgente regime di qualificazione (artt. 81 e 94 d.P.R. 207/2010 ed art. 36 del D.Lgs. 163/2006) fino all’adozione del regolamento, si come previsto dall’art. 216, comma 14, del Codice.

Priva di pregio è dunque dell’affermazione per cui l’attuale art. 47, comma 1, del Codice (così come introdotto dal Decreto “Sblocca Cantieri) avrebbe ridotto l’ambito di operatività del cumulo alla rinfusa, circoscrivendolo ai soli mezzi ed all’organico medio annuo.
È piuttosto evidente, infatti, che l’art. 47, comma 1, si è limitato a riprodurre la previgente ed identica formulazione dell’art. 35 del D.Lgs. 163/2006, rimettendo per il resto al futuro regolamento (giusta artt. 83, comma 2, e 216 commi 14 e 27-octies) la concreta modalità di qualificazione ai fini SOA del Consorzio, ferma restando nelle more la disciplina transitoria sopra citata.
Alcuna volontà di amputare il cd. “cumulo alla rinfusa” o di ridurne l’operatività può dunque ascriversi al Decreto Sblocca Cantieri ed alla normativa dallo stesso introdotta.
Anzi, tale decreto interviene semmai a confermare e rafforzare tale istituto poiché, per come si legge nella relazione di accompagnamento al decreto, l’intervento del Legislatore muove dal dichiarato intento di “chiarire la disciplina dei consorzi stabili onde consentire l’operatività e sopravvivenza di tale strumento pro-concorrenziale.
Del resto, copiosa giurisprudenza anche del Consiglio di Stato ha ribadito la perdurante vigenza del regime del cumulo alla rinfusa anche in ragione della natura propria del consorzio stabile, dello scopo mutualistico che lo caratterizza, nonché del vincolo consortile che lo lega alle società ad esso aderenti e che nel complesso danno vita a quella comune struttura d’impresa che ne costituisce l’essenza.

Avv. Francesco Zaccone