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Se il Consorzio stabile può eseguire l’appalto in proprio, non può essere escluso per avere indicato una consorziata esecutrice priva dei requisiti di partecipazione.

Sul “cumulo alla rinfusa” ancora una sentenza, che “allenta” precedenti orientamenti volti ad affermare da una parte la sua abolizione, dall’altra la necessità che le imprese consorziate indicate come esecutrici posseggano i requisiti per l’esecuzione delle prestazioni.
In primo grado il ricorso era stato respinto in quanto “il Consorzio non poteva sostituire i propri requisiti a quelli della consorziata indicata come esecutrice, stante l’avvenuta abolizione del cumulo alla rinfusa ad opere del Decreto Sbloccantieri, ostando “a tale argomento l’art. 47, co. 2, del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla l. 14 giugno 2019, n. 55 (c.d. Decreto Sblocca cantieri) e dunque applicabile al momento della gara per cui è causa, il quale dispone che “i consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto”, stabilendo altresì che “la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l’affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati”. (47, co. 2 –bis, D. Lgs. n. 50/2016)”.
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